Giudice sportivo: Benassè,un turno di squalifica.

08-11-2012 18:38 -

GARE DEL 25/10/2012

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

BASE 96 SEVESO - SONDRIO CALCIO S.R.L.
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n.26 del 2-11-2012 questo Giudice ha deciso di sospendere l´omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di reclamo da parte della soc. Base 96.
Con il reclamo la Società citata afferma che la società Sondrio calcio in violazione della disposizione del CRLombardia, non ha osservato l´obbligo di inserimento in distinta, di almeno un calciatore nato a partire dall´1/1/1990; quindi chiede a carico della società Sondrio Calcio la sanzione della perdita della gara.

Dagli atti di gara risulta che quanto affermato è vero infatti sulla distinta ufficiale dei calciatori partecipanti alla gara nn risulta alcun calciatore nato dal 1-1-90.

Stante tale situazione la gara si sarebbe quindi svolta irregolarmente ed in violazione del disposto di cui al C.U. n. 1 del 2.07.2012 al punto A/14 pagg, 25/26 col quale il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2012-13, quanto segue:
"Le squadre che si iscrivono alla serie C 1 hanno i seguenti obblighi:
a) inserimento in distinta, per le gare di campionato, almeno un giocatore nato a partire dall´1/1/1990. ....omissis...
L´inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall´art. 17 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva."

Tuttavia la società Sondrio ha inviato proprie controdeduzioni con le quali dichiara aver nella distinta di giuoco iscritto il calciatore n° 3 Forza Simone erroneamente indicandone la data di nascita nel 25-8-83 mentre la effettiva data di nascita è 25-8-93.

Dagli atti di gara e sulla distinta di gioco trasmessa dal direttore di gara ed allegata al rapporto risulta iscritto il calciatore n° 3 Forza Simone la cui data di nascita è indicata al giorno 25-8-83; tuttavia a seguito delle controdeduzione della società Sondrio e della conseguente verifica d´ufficio effettivamente il calciatore in questione risulta invece nato 25-8-93.

Nel rilevare che l´errore della società Sondrio ha indotto comunque la controparte a presentare reclamo e pur domandandosi come sia possibile che si perseveri con negligenza costante alla compilazione delle distinte di giuoco da parte dei dirigenti a ciò preposti e rimarcando che neppure il direttore di gara in sede di verifica della documentazione a lui consegnata ha constatato l´evidente errore relativo alla data di nascita del calciatore Forza Simone, non si può che concludere che comunque la gara ha avuto svolgimento regolare.
P.Q.S.
DELIBERA
a) Di omologare come segue il risultato della gara: Base Seveso - Sondrio Calcio 1-5..
b) Di comminare alla società Sondrio calcio l´ammenda di € 80,00 per l´errata segnalazione della data di nascita di un calciatore dando origine ad improprio reclamo.
c) Di inibire fino al 22-11-12 il dirigente Gusmerini Christian della società Sondrio calcio.
d) Di addebitare la tassa, se non versata
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA´

AMMENDA

Euro 80,00 SONDRIO CALCIO S.R.L.
Vedi Delibera
A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA´ FINO AL 22/11/2012

GUSMERINI CHRISTIAN
(SONDRIO CALCIO S.R.L.)
GARE DEL 1/11/2012

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
DUGNANI MATTEO(XENIA)
PARUSCIO PATRIK(PONTESE)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
CAIROLI MARTINO(VASCA)
A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA. FINO AL 5/12/2012
ANNONI GIOVANNI
(POLISPORTIVA RENATESE)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E
BENASSE FRANCESCO
(LARIUS 2006)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
MIGLIO DAVIDE
(MGM 2000)















Fonte: Comunicato Ufficiale N° 27 del 08/11/2012