Comunicato Ufficiale N° 39 del 31/03/2011 :GIUDICE SPORTIVO

01-04-2011 14:04 -

GARE DEL 24/ 3/2011
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 13/ 4/2011
BORTOLOTTO REMO (ALTA VALLASSINA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
ADONI MASSIMO (TALAMONESE)


Reclamo società FC Indor Livigno Camp. Calcio a 5 serie D gir. E
Gara del 2-03-2011 tra Indor Livigno / Villa Albese
C.U. n. 36 del CRL datato 16-03-2011

La società FC Indor Livigno ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato alla predetta società la sanzione della perdita della gara in oggetto per 0 - 6, lamentando che le infiltrazioni d´acqua che hanno impedito lo svolgimento della gara sarebbero imputabili a cause di forza maggiore, costituita da un innalzamento della temperatura, che avrebbe determinato lo scioglimento della neve e, dal fatto che la struttura sede del campo da gioco sarebbe di nuovissima costruzione.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, e che lo stesso è stato inviato alla controparte, rileva: che i fatti dedotti a fondamento del reclamo sono privi di qualsiasi riscontro e, in ogni caso, non costituirebbero di forza maggiore.

Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l´addebito della relativa tassa.


Fonte: LND