Comunicato Ufficiale N° 39 del 31/03/2011 :GIUDICE SPORTIVO
01-04-2011 14:04 -
GARE DEL 24/ 3/2011 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. A CARICO DI ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 13/ 4/2011 BORTOLOTTO REMO (ALTA VALLASSINA) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR) ADONI MASSIMO (TALAMONESE)
Reclamo società FC Indor Livigno Camp. Calcio a 5 serie D gir. E Gara del 2-03-2011 tra Indor Livigno / Villa Albese C.U. n. 36 del CRL datato 16-03-2011
La società FC Indor Livigno ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha comminato alla predetta società la sanzione della perdita della gara in oggetto per 0 - 6, lamentando che le infiltrazioni d´acqua che hanno impedito lo svolgimento della gara sarebbero imputabili a cause di forza maggiore, costituita da un innalzamento della temperatura, che avrebbe determinato lo scioglimento della neve e, dal fatto che la struttura sede del campo da gioco sarebbe di nuovissima costruzione.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, e che lo stesso è stato inviato alla controparte, rileva: che i fatti dedotti a fondamento del reclamo sono privi di qualsiasi riscontro e, in ogni caso, non costituirebbero di forza maggiore.
Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l´addebito della relativa tassa.